Condominio: lecita l’apertura di finestre sul muro perimetrale
È possibile l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, ma non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio e, inoltre, non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini . A stabilirlo la Corte di Cassazione con la Sentenza del 03/01/2014, n. 53 . La norma che consente questo genere d’intervento è l’art. 1102 Cod. civ. « Uso della cosa comune – Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.». Come è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 1102 Cod. civ., gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell’art. 1117 Cod. civ., e sono l’espressione del legittimo uso delle parti comuni . Tuttavia, nell’esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nell’articolo […]
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